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FAQ

No, in quanto l’ADSL è una tecnologia di trasmissione dati utilizzata per l’accesso alla rete Internet. Non è quindi un software destinato alle specifiche esigenze formative di un docente. Non vi rientrano neppure il pagamento del canone RAI o la Pay tv.

Sì. Posso seguire ogni tipologia di corso organizzato da Università o da Consorzi universitari e interuniversitari (corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, corsi postlauream o master), come anche un corso destinato specificamente alla formazione degli insegnanti, purché inerente al mio profilo professionale, in quanto la Direttiva del Miur 90/2003 considera le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari e gli Istituti pubblici di ricerca “Soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale della scuola” (art. 1, comma 2).

L’elenco degli enti accreditati/qualificati per la formazione del personale docente è consultabile sul sito internet del MIUR al seguente link:

http://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_pers_scolastico/enti_accreditati.shtml E’ inoltre possibile utilizzare la Carta del Docente anche per l’acquisto di corsi riconosciuti ai sensidella Direttiva 90/2003

Si, purché svolto dagli enti accreditati o qualificati Miur ai sensi degli articoli 2 e 3 della direttiva 90/2003, e dai soggetti di cui all’articolo 1 commi 2 e 3 della medesima Direttiva.

L’acquisto di libri, pubblicazioni e riviste, anche in formato digitale, non deve essere necessariamente attinente alla disciplina insegnata, così come previsto dalla legge 107/2015 (art. 1,comma 7), che riconosce fondamentale la formazione professionale del docente nel quadro degliobiettivi formativi, che riguardano competenze disciplinari e trasversali, scelte educative emetodologie laboratoriali, non riconducibili a una sola e specifica professionalità.

La Carta del Docente permette “di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne lecompetenze professionali” (art. 1, comma 121, legge 107/2015). Di conseguenza, personalcomputer, computer portatili o notebook, computer palmari, e-book reader, tablet, strumenti di robotica educativa rientrano nella categoria degli strumenti informatici che sostengono la formazione continua dei docenti. Altri dispositivi elettronici che hanno come principale finalità le comunicazioni elettroniche, come ad esempio gli smartphone, non sono da considerarsiprevalentemente funzionali ai fini promossi dalla Carta del Docente, come non vi rientrano lecomponenti parziali dei dispositivi elettronici, come toner cartucce, stampanti, pennette USB,videocamere, fotocamere e videoproiettori. Dal 11 marzo 2020 al 31 luglio 2020 è ammesso comunque l’acquisto di dispositivi hardware finalizzati all’aggiornamento professionale anche perorganizzare una didattica a distanza come webcam e microfoni, penne touch screen, scanner ehotspot portatili.

Vi rientrano tutti i programmi e le applicazioni, (disponibili in formato elettronico, disponibili incloud, scaricabili online o incorporati in supporti quali memorie esterne, CD, DVD, Blue Ray), destinati alle specifiche esigenze formative di un docente, come ad esempio programmi che permettono di consultare enciclopedie, vocabolari, repertori culturali o di progettare modelli matematici o di realizzare disegni tecnici, di videoscrittura, di editing e di calcolo (strumenti dioffice automation). Questi programmi sono quindi compresi nella Carta del Docente.

Sì, purché il corso venga erogato da uno dei soggetti di per sé qualificati per la formazione nellascuola, ovvero dagli “Enti culturali rappresentanti i Paesi membri dell’Unione Europea, le cui lingue siano incluse nei curricoli scolastici italiani”, ai sensi della Direttiva del Miur 90/2003, art. 1,comma 2.

Sì, purché l’esame sia promosso da uno degli Enti certificatori delle competenze in lingua straniera del personale scolastico, che è possibile consultare al seguente link: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico/enti-certificatori-lingue-straniere

Le rappresentazioni cinematografiche, l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo non devono essere necessariamente attinenti alla disciplina insegnata, in quanto la formazione professionale del docente riguarda competenze disciplinari e trasversali, scelte educative emetodologie laboratoriali, non riconducibili a una sola e specifica professionalità.

No, potranno essere rimborsati solo i biglietti per le “rappresentazioni teatrali e cinematografiche” e quelli per “l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo”.

Sì, purché coerente “con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativadelle scuole e del Piano nazionale di formazione” (legge 107/2015, art. 1, comma 121), in quanto “Le istituzioni scolastiche singole o in rete e/o in consorzio possono […] proporsi come Soggettiche offrono formazione sulla base di specifiche competenze e di adeguate Infrastrutture” (Direttivadel Miur 90/2003, art. 1, comma 3).

Si, i numeri telefonici sono:

Quasimodo: 090222222

Cuppari:09033333